Aliquota massima per la donazione indiretta non dichiarata

24 Maggio 2023

Con sentenza n. 5802 del 24 febbraio 2023 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un trasferimento, da parte di un soggetto nei confronti del fratello, di somme di denaro depositate su conti bancari esteri.
Dopo attenta analisi la Suprema Corte ha espresso il principio di diritto secondo il quale le liberalità indirette, attuate mediante un trasferimento di somme di denaro detenute su conti correnti esteri, sono soggette all’imposta di donazione con l’aliquota dell’8% anche se sussiste un rapporto di parentela tra le parti.
Nel caso in esame, precisa infatti la Cassazione, non appare dubitabile la sussistenza dell'intenzione delle parti di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato tramite il trasferimento (con l’interposizione di società finanziarie ed istituti di credito) di una quota di patrimonio detenuto all’estero.
In relazione al contenuto della sentenza in esame è opportuno effettuare alcune riflessioni.
Alla conclusione in esame la Corte di Cassazione giunge sulla base del disposto dell’art. 56-bis del DLgs. 346/90, il quale detta una particolare disciplina per l’accertamento delle liberalità indirette nell’ambito dell’imposta sulle donazioni.
La norma come noto prevede che l’Amministrazione finanziaria possa accertare l’esistenza di liberalità diverse dalle donazioni solo in presenza di due specifiche condizioni:

  • che l’attribuzione patrimoniale gratuita emerga nel corso di un’attività di controllo nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di altri (tipicamente, delle imposte sui redditi), a condizione che la natura liberale dell’attribuzione risulti da esplicite dichiarazioni rese dal contribuente in questo contesto;
  • che sia superata una determinata soglia.
    Per quanto concerne le soglie di tassabilità e le aliquote applicabili, però, l’art. 56-bis non è coordinato con il quadro normativo attuale, posto che è stato scritto prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 commi 47-53 del DL 262/2006, che ha previsto tre nuove aliquote (4%, 6% e 8%) e nuove franchigie (un milione e mezzo di euro per i soggetti portatori di handicap grave, un milione di euro per coniuge e discendenti in linea retta, 100.000 euro per i fratelli e le sorelle).
    Secondo la Corte di Cassazione è necessario rendere coerente il disposto della norma in esame con il nuovo quadro normativo. Dunque, l’art. 56-bis comma 1 del DLgs. 346/90 va interpretato nel senso che le liberalità indirette “sono accertate e sottoposte ad imposta” con l’aliquota più elevata tra quelle oggi vigenti (ovvero 8%). Tale maggiore aliquota trova naturalmente applicazione solo laddove vi siano i presupposti per applicare la norma (dichiarazione del contribuente nell’ambito di un accertamento in tema di imposte sui redditi).
    Invece, se volontariamente registrate, scontano aliquote e franchigie ordinarie.

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