La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con sentenza n. 1626/2023, ha affermato che il curatore dell’eredità giacente, sebbene obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, non è tenuto al pagamento delle imposte ad essa connesse. Il curatore, infatti, è semplicemente il titolare di un ufficio di diritto privato nominato per amministrare il patrimonio del de cuius e non può essere considerato, ai fini fiscali, né un rappresentante legale né tantomeno un sostituto del chiamato all’eredità non rientrando quindi tra i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 36 TUS. Al momento del decesso del de cuius si apre la successione ereditaria e coloro che sarebbero eredi dello stesso, per testamento o per legge, acquistano lo status di chiamati all’eredità. Tali soggetti hanno dieci anni per accettare o rinunciare all’eredità. L’accettazione può essere espressa o tacita. Quest’ultima si può configurare quando il chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari, ma non si limiti a esercitare poteri gestori a tutela del patrimonio ereditario (art. 460 c.c.) ma tenga comportamenti incompatibili con la volontà di rifiutare l’eredità (es. disponga dei beni ereditari). Se, decorso il termine decennale, l’eredità non sarà accettata verrà acquisita al patrimonio dello Stato. In ragione dell’ampio termine per l’accettazione dell’eredità, può quindi accadere che il chiamato non manifesti subito la volontà di accettare e al contempo che non si trovi nel possesso dei beni ereditari. Ovvero che, una volta apertasi la successione, si verifichi una situazione di assoluta incertezza sui soggetti cui sarà devoluta l’eredità. In tali ipotesi, l’eredità si trova in uno stato di “giacenza”. Per garantire la gestione del patrimonio ereditario ed evitarne la dispersione durante tale intervallo, gli artt. 528 e ss. del Codice civile prevedono la figura dell’eredità giacente. In particolare, la legge prevede la nomina di un c.d. “curatore dell’eredità giacente” ad opera del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La nomina può avvenire su istanza di parte ovvero d’ufficio. Il curatore dell’eredità giacente provvede all’amministrazione e alla conservazione del patrimonio ereditario, fintanto che il chiamato non abbia accettato l’eredità. Il fenomeno dell’eredità giacente ha delle implicazioni sul piano fiscale. Come noto, infatti, dal momento dell’apertura della successione decorre il termine di 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione. Una volta presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate – nel termine di tre anni – liquiderà l’imposta dovuta. Di regola, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione i chiamati all’eredità. Tuttavia, come anticipato, può accadere che l’eredità si trovi in uno stato di giacenza, in forza di ciò l’art. 28 TUS annovera tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione anche “i curatori dell’eredità giacente”. In tal caso, il termine di dodici mesi decorre dalla data in cui il curatore ha avuto conoscenza della nomina. La norma non prevede tuttavia un obbligo in capo al curatore di versamento della relativa imposta. Fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione previsto per legge, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il curatore dell’eredità giacente “è obbligato (…) nei limiti del valore dei beni ereditari dei quali è in possesso, al pagamento del tributo”.[1] Del medesimo avviso è anche l’Agenzia delle Entrate[2] secondo cui “i curatori dell’eredità giacenti sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento della imposta”. Di contro, i giudici di merito della Lombardia, con la sentenza in commento – a conferma di quanto già statuito dalla corte di primo grado - escludono tout court l’obbligo di versamento delle imposte di successione in capo al curatore dell’eredità giacente. Il curatore dell’eredità giacente non è un rappresentante dei chiamati all’eredità, né del defunto ovvero dei suoi creditori, né tantomeno dello Stato. Il curatore ha il solo onere – conferitogli dal Tribunale – di amministrare la massa patrimoniale e di adempiere agli obblighi dichiarativi. Ma non è soggetto che deve provvedere al pagamento delle imposte contrariamente a quanto previsto dall’”Agenzia delle Entrate (…) con una interpretazione a solo suo beneficio, pretende di richiedere il pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali al curatore dell’eredità giacente, ignorando la natura giuridica dell’istituto civilistico”. I giudici meneghini superano quindi il datato orientamento della Corte di cassazione, fornendo una interpretazione del combinato disposto tra gli artt. 28 e 36 TUS più conforme al dettato normativo. Il citato art. 28 elenca, infatti, tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione proprio i curatori dell’eredità giacente, mentre l’art. 36 non li enuclea tra i soggetti tenuti al versamento delle imposte. Ne consegue che se il legislatore avesse inteso onerare i curatori di tale obbligo l’avrebbe fatto espressamente. [1] Cass. sent. n. 16428 del 15 luglio 2009 [2] Risposta ad interpello n. 587 del 15 settembre 2021