In caso di apertura della successione con de cuius residente in Italia al momento della morte e chiamati all’eredità residenti all’estero, ai fini tributari, la successione – per il principio di territorialità dell’imposta - è imponibile in Italia in forza dell’art. 2 del TUS ai sensi del quale “l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti” quando il de cuius è residente in Italia. In tale ipotesi, i chiamati all’eredità seppur residenti all’estero sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione in Italia. In tal caso, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione, se residenti all’estero, possono presentare la dichiarazione di successione cartacea se impossibilitati a presentare la dichiarazione di successione telematica. La dichiarazione di successione, ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. b) TUS deve contenere le “generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie”. Tuttavia, può accadere, che il chiamato all’eredità e/o l’erede non siano iscritti all’anagrafe tributaria e non dispongano di un codice fiscale italiano. Pertanto, ci si è interrogati sulla possibilità e le modalità per tali soggetti di adempiere ai propri obblighi dichiarativi trovandosi impossibilitati a compilare correttamente la dichiarazione di successione. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 407/2023, fornisce chiarimenti in ordine agli obblighi dichiarativi qualora il chiamato all’eredità ovvero l’erede straniero non dispongano di un codice fiscale valido. L’Agenzia delle Entrate ha precisato in relazione alla presenza di chiamati all’eredità, residenti all’estero e non iscritti all’anagrafe tributaria italiana, al fine di effettuare la corretta devoluzione dell’eredità, la determinazione della base imponibile, dell’aliquota applicabile ed eventuale franchigia i dati rilevanti che devono essere indicati nella dichiarazione di successione sono “le generalità del chiamato e il grado di parentela con il defunto”. In tal senso, l’art. 6, c. 2, del Dpr n. 605/73 concernente ''Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti'', prevede che in mancanza del codice fiscale “l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’art. 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero”. L’art. 4 citato, a sua volta, prevede che i dati relativi alle persone fisiche sprovviste di codice fiscale italiano sono “il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale”. In forza di ciò, l’Agenzia delle Entrate, con la citata risposta ad interpello, ha affermato che nella presentazione della dichiarazione di successione, l’obbligo di indicazione del codice fiscale, in presenza di un soggetto straniero, si considera adempiuto con la sola indicazione delle generalità del chiamato all’eredità di cui all’art. 4 del DPR n. 605/73.