Legge delega: tassazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di opere d’arte

23 Novembre 2023

Nel nostro ordinamento mancano regole specifiche per la tassazione delle plusvalenze realizzate in caso di cessioni effettuate dai collezionisti che ha generato grande incertezza nel mercato dei collezionisti.

In teoria, e con alcune semplificazioni, la vendita di un’opera d’arte può ricadere in tre categorie diverse:

  • Attività commerciale;
  • Attività commerciale occasionale;
  • Attività meramente occasionale.

Nel primo caso il provento è certamente tassato (è il caso del mercante d’arte). Nel secondo caso, il provento è del tutto detassato (è il caso di chi “si trova” in casa un quadro e non sapendo che farnese se ne spoglia). Più difficile è inquadrare la seconda delle fattispecie sopraelencate, l’attività commerciale occasionale. Può infatti essere labile il confine tra chi vende occasionalmente una o più opere d’arte e colui che, magari non operando professionalmente nel mercato dell’arte, compra e vende una o più opere d’arte con intento speculativo.

Al  fine di risolvere tale situazione di incertezza, la Legge delega  del sistema tributario (9 agosto 2023, n.111) prevede che venga introdotta una disciplina che regoli le plusvalenze conseguite dai collezionisti in seguito alla vendita, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

La norma dovrebbe altresì stabilire che debbano escludersi da tassazione i casi in cui non si potrà ritenere sussistente un “intento speculativo”, tra i quali vengono espressamente menzionate le vendite dei predetti beni ove acquisiti per successione e donazione. In questo contesto diverrà fondamentale  dimostrare che le stesse opere siano pervenute a seguito di una vicenda ereditaria, o per spirito di liberalità, dotandosi di tutta la documentazione a tal fine idonea. Come evidenziato in dottrina, altri esempi in cui l’intento speculativo dovrebbe ritenersi assente sono rinvenibili nelle seguenti ipotesi: (i) operazioni di permuta, in cui il collezionista riceva una o più opere in cambio della propria in assenza di un corrispettivo in danaro (ii) reinvestimento, entro un predeterminato lasso temporale, del corrispettivo conseguito dalla vendita dell’opera per acquistare altri beni rientranti nella disciplina in esame. Per completezza, non dovrebbero essere invece ritenute indizi di intento speculativo la detenzione dell’opera per un dato periodo di tempo, né l’effettuazione di miglioramenti.

Sempre in dottrina è stata inoltre suggerita una sorte di grandfathering rule che tuteli i contribuenti da eventuali sanzioni derivanti da violazioni commesse nell’incertezza della precedente disciplina.

Ed invece, sempre al fine di negare l’intento speculativo, nell’ambito del disegno di legge delega è irrilevante che l’opera d’arte sia mantenuta nella proprietà del collezionista per un certo lasso di tempo (cd. holding period); e ciò in quanto nel mondo dell’arte i guadagni più cospicui si conseguono proprio dopo diversi anni di possesso dell’opera, cosicché prevedere un holding period, anche ove esso fosse molto ampio, renderebbe la nuova disciplina sostanzialmente inutile, in quanto inefficace a colpire elevate manifestazioni di capacità contributiva molto diffuse in questo settore. La relazione non ritiene indici di un intento speculativo neppure pregresse attività di “valorizzazione” dell’opera che è stata poi oggetto di vendita, come invece in passato ha ritenuto l’Agenzia delle Entrate: le predette attività (tra cui rientrano, ad esempio, la catalogazione della collezione, l’esposizione in mostre e musei, la conservazione e il restauro) sono, infatti, fisiologiche per buona parte dei collezionisti che possiedono opere di pregio, e non sono necessariamente collegate a una prospettica alienazione.

2024 - Morri Rossetti

cross