Il realizzo cd. “Controllato”: un regime utile da maneggiare con cura.

24 Novembre 2023

I conferimenti di partecipazioni a favore di società sono un efficacie strumento per la razionalizzazione degli assetti partecipativi nell’ambito dei gruppi, anche nell’ottica del passaggio generazionale. A determinate condizioni, tali operazioni sono caratterizzate da una fiscalità efficiente.

In particolare, il legislatore, al fine di incentivare tali operazioni ha previsto, a determinate condizioni, un regime di neutralità di fatto. Tale regime opera nei limiti in cui la conferente iscrive le partecipazioni ricevute allo stesso valore delle partecipazioni che le partecipazioni conferite avevano presso la conferente (realizzo cd. “Controllato”). Affinchè operi tale regime è necessario che la conferente acquisti il controllo della società conferita. Ciò può avvenire anche mediante plurimi conferimenti effettuati da una pluralità di soggetti.

In base ad una specifica disciplina, tale regime si applica anche ai conferimenti di partecipazioni “qualificate” (ovverosia, che rappresentino una percentuale di diritti di voto superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli quotati o meno).Tale specifica disciplina prescinde dalla quota detenuta dalla conferitaria a seguito del conferimento. Ciò che conta è che il conferimento sia superiore  alla soglia prevista (2/20 o 5/25). Non sono tuttavia ammessi i conferimenti congiunti. Ciascun conferente deve conferire la partecipazione rilevante in una holding uni personale.

Con riferimento al secondo dei regimi sopra descritti, particolari complessità sorgono laddove oggetto del conferimento sia una holding (una società che presenta nel proprio attivo un ammontare di partecipazioni, secondo il criterio del valore normale, superiori al 50 per cento) . In tale ipotesi, per poter beneficiare del regime è necessario che le predette soglie partecipative “qualificate” siano rispettate con riferimento a ciascuna delle società partecipate dalla holding. A tal fine, occorrerà tenere conto anche dell’effetto cd. “Demoltiplicativo”. Così, ad esempio, qualora sia conferito il 50% di una società holding che detiene a sua volta il 25% di una società operativa, tale conferimento non potrà beneficiare dell’esenzione (in quanto il 50% del 25%  non permette di raggiungere la soglia).

La suddetta rigidità del sistema rappresenta un ostacolo per molte operazioni di riorganizzazione e si spera che intervenga presto un chiarimento del legislatore (il tema potrebbe essere razionalizzato nell’ambito delle Legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Va peraltro evidenziato che la severità di tale impostazione è stata parzialmente mitigata da alcune pronunce dell’Agenzia delle Entrate che hanno sancito la legittimità di tutte le operazioni di riorganizzazione finalizzate a raggiungere la soglia partecipativa utile all’applicazione della norma. Ad esempio, mediante acquisti di partecipazioni o donazioni (rsposta n. 374/E del 2022). Di contro, tuttavia, è stato ritenuto fiscalmente abusivo porre in essere operazioni di fusioni e scissione finalizzate ad ottenere effetti economicamente analoghi a quelli di un conferimento (cfr. risposta n. 14/E del 2023).

L’efficienza di simili operazioni deve essere tuttavia valutata anche in un’ottica di passaggio generazionale.

E’ noto ad esempio che, in caso di patti di famiglia e, più in generale, di donazioni d’azienda o del controllo societario in favore del coniuge o dei discendenti, il trasferimento potrà essere completamente esente da imposta di donazione, a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l'esercizio dell'attività di impresa per almeno 5 anni dalla data del trasferimento e rendano una apposita dichiarazione in tal senso.

In tal senso, lo strumento successorio sopradescritto può essere impiegato per il trasferimento di una holding (risposta n. 5/E del 2023)

Anche sotto tale profilo possono emergere tuttavia alcune criticità. L’Agenzia delle Entrate (risposta n. 552/E del 2021) ha infatti chiarito che l’agevolazione successoria trova applicazione solo in caso di trasferimenti di complessi aziendali (o di società svolgenti funzioni operative). Con ciò escludendo le società immobiliari, le holding statiche e le società semplici. Probabilmente l’agevolazione in esame dovrebbe poter essere applicabile alle immobiliari cd. “Di gestione” e alle holding cd. “Dinamiche”.

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