Imposta di successione e donazione: applicazioni e esenzioni.

27 Novembre 2023

La legge italiana prevede l’applicazione dell'imposta di successione e donazione ("ISD") in presenza di trasferimenti di beni e di diritti a seguito di morte, donazione ovvero altre operazioni effettuate a titolo gratuito.

Se il de cuius (o donatore) è residente in Italia al momento del decesso (o donazione) L’ISD si rende dovuta su tutti i beni, indipendentemente dalla relativa ubicazione. Nel caso in cui invece il de cuius (o donatore) non avesse mantenuto in Italia la propria residenza, l’ISD risulta applicabile solamente in relazione ai beni situati nel territorio dello Stato.

I trasferimenti effettuati in favore del coniuge (o del partner civile) e dei parenti in linea retta sono generalmente soggetti all'ISD con un'aliquota del 4% sul valore eccedente l’importo di Euro 1.000.000. Si tratta di un regime molto favorevole se comparato con analoghi regimi vigenti all’estero.

Inoltre, è prevista una specifica esenzione dall'ISD nel caso in cui il trasferimento mortis causa abbia ad oggetto aziende o partecipazioni detenute in società.

Il riconoscimento di tale esenzione è subordinato al ricorrere di alcune specifiche condizioni. Invero, si applica laddove i beneficiari acquisiscano o integrino il controllo della società ereditata (i.e., la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria), impegnandosi contestualmente a mantenere tale controllo per almeno 5 anni.

È tuttavia questione dibattuta se tale esenzione possa trovare applicazione anche nel caso in cui il trasferimento riguardi partecipazioni detenute in una società non residente in Italia.

In una nota risposta ad una istanza di consulenza giuridica presentata nel 2011, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in senso positivo.

Stessa interpretazione, tra l’altro, è stata confermata nuovamente dall’Amministrazione Finanziaria con la recente risposta ad interpello n. 185 del 1 febbraio 2023, secondo cui "L'esenzione si applica anche ai trasferimenti (mortis causa o per liberalità) di quote sociali e azioni di società non residenti nel territorio nazionale, ma solo al ricorrere delle medesime condizioni dettate con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia".

Sulla base delle indicazioni fornite ad oggi dall’Amministrazione finanziaria l’esenzione sembrerebbe applicarsi con riferimento a tutte le società estere, a prescindere dal fatto che siano o meno UE/SEE.

In tale contesto si inserisce tuttavia la sentenza della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2023, n. 5674, che pronunciandosi sulla donazione di quote di una società lussemburghese, sembra aver circoscritto l'applicabilità dell'esenzione in parola, oltreché, naturalmente, ai trasferimenti aventi ad oggetto quote di società di capitali residenti in Italia, ai soli trasferimenti aventi ad oggetto quote di società residente in altri Stati membri dell'Unione Europea.

La Suprema Corte ha, infatti, chiarito l'esenzione da imposta di successione deve essere necessariamente estesa ai trasferimenti di quote di società residenti in altri Paesi dell'Unione europea sul presupposto che, se così non fosse, verrebbe lesa "la libertà di stabilimento di iniziative economiche nel territorio dell'Unione, assicurata dall'art. 49 TFUE già art. 43 del Trattato CE giacché i residenti in Italia, che esercitano direttamente o indirettamente -cioè mediante società controllate- attività di impresa nel territorio di un altro Stato membro verrebbero a trovarsi in una posizione deteriore rispetto a quella dei residenti che esercitano detta attività in Italia".

Si tratta di una posizione non condivisibile che peraltro non sembra conforme nemmeno alla ratio della norma.

Del resto, la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2020 ha rilevato che "la suddetta esenzione si applica anche ai trasferimenti, mortis causa o per liberalità, di quote sociali e azioni di società non residenti nel territorio nazionale (anche se sempre limitatamente a quelle partecipazioni che consentano di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1, cod. civ.)". Dalla formulazione usata dalla Corte Costituzionale non sembra vi fossero riferimenti  alla limitazione del beneficio ai soli trasferimenti che interessano società residenti nell'Unione.

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