In caso di trust, i requisiti di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni (“ISD) vanno valutati al momento dell’apporto e non della devoluzione. Questo il chiarimento contenuto della Circolare del 20 ottobre 2022, n. 34. L’Agenzia giunge alla conclusione in esame valorizzando la natura di fattispecie a “formazione progressiva” dell’apporto in trust, ai fini dell’ISD. Come noto, sono soggette a donazione in Italia le donazioni effettuate da un donante italiano a prescindere dal luogo di localizzazione dei beni (cfr. art. 2 TUS). In caso di donante residente all’estero sono soggetti a donazione solo i beni localizzati in Italia. In base all’impostazione dell’Agenzia, dunque, non sarà dunque soggetta a ISD l’apporto in trust effettuato da un soggetto non residente. Ciò anche laddove al momento della devoluzione questi abbia trasferito la propria residenza in Italia. La Circolare contiene anche alcuni chiarimenti relativi alle attribuzioni concretizzatesi in atti formati all’estero. In linea generale, le donazioni formate all’estero sono soggette a registrazione a condizione che abbiano ad oggetto beni immobili od aziende situati in Italia oppure quando effettuate a favore di beneficiari italiani. L’Agenzia ha chiarito che, ferme restando le suddette disposizioni in tema di registrazione, tali atti esteri sono imponibili in Italia solo a condizione che sussistano anche i requisiti generali di territorialità (residenza in Italia del donante o di localizzazione dei beni in Italia; cfr. ris. n. 310 del 24 luglio 2019). Coerentemente con tale impostazione generale, la Circolare, con riferimento ai trust, sembra confermare che: a) l’atto di attribuzione formato all’estero, in presenza dei requisiti (beneficiario italiano o avente ad oggetto immobili od aziende italiane, da valutare al momento dell’apporto), va registrato al momento dell’apporto, pagando l’ISD in misura fissa; b) l’ISD è eventualmente dovuta al momento della successiva devoluzione ai beneficiari, laddove ne sussistano i requisiti (disponente residente in Italia o beni localizzati in Italia, al momento dell’apporto). Di conseguenza sembrerebbero esclusi da imposizione gli atti di apporto formati all’estero effettuati da disponente estero a trust con beneficiario italiano. Maggiori incertezze sussistono per agli apporti formalizzati all’estero da parte di un disponente italiano, laddove il trust abbia beneficiario estero. Tale ultima questione (imponibilità degli atti esteri territorialmente rilevanti in Italia, ma con beneficiario estero), ha determinato da anni un intenso dibattito in dottrina che trascende anche la tematica del trust.