Il testo del decreto di riforma della fiscalità internazionale sembra aver trovato la sua forma definitiva, come presentato al consiglio dei ministri. La norma, pur mantenendo l’impianto sostanziale, sembra attenuare alcuni dei profili di maggior rigore che tante critiche avevano sollevato. Viene mantenuto il limite annuo di 600.000 euro e la detassazione pari al 50%. Tuttavia il periodo di permanenza obbligatoria in Italia viene ridotto a quattro anni. Inoltre, a certe condizioni, la norma ammette che il lavoratore continui in Italia il rapporto con il precedente datore di lavoro. In tal caso, tuttavia, aumenta il periodo minimo di permanenza all’estero per beneficiare del regime (sei anni invece di tre). Un caso particolare esaminato dalla norma è quello del lavoratore che era già stato impiegato in Italia a favore del medesimo soggetto per il quale ha poi lavorato anche all’estero. In tal caso il lavoratore può beneficiare del regime continuando a lavorare per lo stesso datore. Tuttavia, il periodo minimo di permanenza all’estero viene portato a sette anni. La detassazione viene inoltre portata al 40% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore; in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione. La maggiore detassazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni di agevolazione si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. La nuova norma si applica a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.Tuttavia, trova ancora applicazione la precedente disciplina per i soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.