L’Agenzia delle entrate, nella risposta 474/2023, si è occupata del regime fiscale applicabile agli sportivi del settore dilettantistico. La questione verteva su un quesito proposto da una Srl sportiva dilettantistica per i compensi erogati ad atleti e allenatori (compensi erogati a un atleta per il periodo gennaio-giugno 2023, pari a 20.400 euro, e per il semestre luglio-dicembre 2023, pari a 15.400 euro). Come noto, la disciplina in questione è stata oggetto di recente riforma a decorrere da luglio del 2023. Prima della riforma dello sport operata dall'art. 52 D.Lgs. 36/2021, fino al 30.06.2023, l'art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir classificava tra i “redditi diversi” i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e da essi riconosciuto; la disposizione era applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Questi compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (art. 69, c. 2 del Tuir). La riforma dello sport, disposta dal D.Lgs. 36/2021 e in vigore dal 1.07.2023, ha previsto che l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (e quindi non più “reddito diverso”), anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuativa ai sensi dell'art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c. (art. 25, c. 2); L’art. 51, c. 1-bis D.Lgs. 36/2021 prevede altresì una disciplina transitoria. Secondo questa disposizione, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi (ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir) e compensi assoggettati a imposta (ex art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021): Secondo l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso esaminato, i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1bis dell'articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaiogiugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell'articolo 69 del Tuir.