Con la sentenza n. 2334 del 2024, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di trust, ribadendo che solo i beneficiari finali dell’attribuzione sono assoggettati ad imposta in misura proporzionale, mentre il trustee è sottoposto a tassazione in misura fissa, non realizzandosi in capo a quest’ultimo un trasferimento effettivo di ricchezza. Il caso L’Istante, vedendosi rigettata in primo grado l’istanza per il rimborso dell’imposta di cui al d.l. 262/2006 corrisposta in qualità di trustee di due trust, presentava appello innanzi alla CTR del Veneto, la quale a sua volta rigettava il gravame. Nello specifico, i giudici di merito, richiamando alcuni arresti di legittimità risalenti (in particolare, un orientamento del 2015, cfr. ordinanze nn. 3735 e 3737 della Corte di cassazione), sostenevano che l’art. 2, co. dal 47 al 53 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, avesse istituito una nuova imposta che, pur se accostata a quelle sulle successioni e donazioni, colpiva i vincoli di destinazione, con aliquota dell’8%, a prescindere dal trasferimento della ricchezza, che poteva non avvenire. La decisione La Corte di cassazione accoglie il ricorso presentato dall’Istante. Secondo la Corte errore dei giudici di merito è quello di ritenere che sia il mero vincolo di destinazione a dover essere colpito dall’imposta e non, invece, il trasferimento di ricchezza che potrebbe non avvenire. Il trasferimento dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito, non determina effetti traslativi e non è un’attribuzione a titolo definitivo. Il trustee deve amministrare il patrimonio in regime di segregazione patrimoniale in vista del suo trasferimento ai beneficiari e deve essere soggetto quindi a tassazione fissa sia per quanto riguarda l’imposta di registro sia per quanto riguarda l’imposta ipotecaria e catastale. Non vi è in quel momento un trasferimento e arricchimento attuale che si realizza invece in capo ai soli beneficiari che saranno chiamati al pagamento dell’imposta in misura proporzionale. Ai fini dell’applicazione delle imposte di successione e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., un trasferimento effettivo di ricchezza, mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Così che il trasferimento imponibile non è né l’atto costitutivo del trust, né quello di dotazione patrimoniale fra settor e trustee, ma solo l’atto di attribuzione finale ai beneficiari. La Corte di cassazione, in definitiva, afferma che né l’istituzione del trust e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo, invece, atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza. Solo l’atto con il quale eventualmente in seguito verranno trasferiti beni o diritti a terzi costituisce effettivo indice di ricchezza ex art. 53 Cost. e, conseguentemente, dovrà essere assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni ex art. 2, co. 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262. La sentenza in commento si fa quindi apprezzare per aver dato continuità agli orientamenti espressi dalla stessa Agenzia delle Entrate, da ultimo, con la Circolare n. 34/2022 (rubricata “Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta”). Con essa, l’Amministrazione, recependo le critiche sollevate dall’utenza nonché recenti e condivisibili pronunce giurisprudenziali sul tema (cfr. ordinanze della Corte di cassazione nn. 24153 e 24154 del 2020), ha riconosciuto che “l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust (…) è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa” e, al contempo, che “la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza media"