Plusvalenze immobiliari: risoluzione del contratto e mancato pagamento del prezzo non rilevano

22 Febbraio 2024

Secondo la Corte di Cassazione le plusvalenze immobiliari si realizzano al momento della cessione senza che rilevi la successiva risoluzione del contratto e il mancato pagamento del prezzo.

La vicenda decisa dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3936 del 13 febbraio 2024 attiene ad un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate in ragione di una plusvalenza imputabile al contribuente in relazione ad una cessione immobiliare e della rettifica del reddito d’impresa.

I gradi di merito avevano accolto le doglianze del contribuente evidenziando, inter alia, che il contratto di cessione immobiliare da cui era scaturita la plusvalenza era stato risolto dal Tribunale di Roma per mancato pagamento del prezzo, con conseguente annullamento della pretesa.

La ricostruzione del contribuente però non ha incontrato il favore dei Giudici di legittimità che ne hanno capovolto l’esito.

L’Agenzia delle Entrate censurava la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per aver erroneamente ritenuto la rilevanza di vicende successive alla cessione e, quindi, anche della risoluzione del contratto per mancato pagamento del prezzo che determina unicamente una sopravvenienza passiva.

Tale motivo di ricorso è stato ritenuto fondato dai Giudici di legittimità poiché, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di Cassazione, “in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di un’azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l’omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l’estinzione dell’obbligazione per effetto di una transazione di carattere novativo, successivamente intervenuta” (Cass. n. 4365 del 23/02/2011; conf. Cass. n. 4366 del 23/02/2011; Cass. n. 14848 del 07/06/2018; isolato rimane l’orientamento espresso da Cass. n. 5876 del 13/03/2014).

Conclude dunque la Corte che hanno errato i giudici di merito a ritenere la rilevanza della risoluzione del contratto e il mancato pagamento del prezzo, essendosi in ogni caso la plusvalenza realizzata al momento della cessione. E, in ogni caso, il contribuente, a seguito del mancato pagamento del prezzo, avrà comunque diritto a iscrivere a bilancio la relativa minusvalenza (Cass. n. 14560 del 26/05/2021; Cass. n. 24378 del 30/11/2016).

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