La donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione ex se

27 Febbraio 2024

La sentenza n. 3352 della Corte di Cassazione, pubblicata in data 6 febbraio 2024, trae origine da una vicenda ereditaria nella quale risulta centrale la natura giuridica e l’operatività dell’istituto della dispensa da imputazione ex se.

Nel dettaglio, il giudice di primo grado era stato adito al fine di pronunciare lo scioglimento giudiziale di una comunione ereditaria, avente ad oggetto l’eredità di due soggetti marito e moglie, la domanda era stata accolta, previa riduzione delle donazioni che avevano leso la quota di riserva di alcuni legittimari e previa collazione.

La sentenza era stata impugnata in appello da uno dei figli dei de cuius sulla base dei seguenti motivi:

  • i conguagli in suo favore erano stati calcolati erroneamente;
  • la donazione ricevuta dai propri genitori, quando ancora in vita, non avrebbe dovuto essere annullata in quanto era stata effettuata in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione ex se.

I giudici di seconde cure accoglievano la prima domanda mentre rigettavano la seconda. In particolare, pur riconoscendo l’esistenza della suddetta donazione in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione ex se, ritenevano prevalente la volontà manifestata dai genitori nei rispettivi testamenti, redatti successivamente rispetto alla donazione, ove decidevano di destinare l’intera disponibile ad un altro erede.

La sentenza sanciva, pertanto, l’annullamento di tutte le disposizioni incompatibili con gli atti di ultima volontà, anche se non espressamente revocate, ciò in base al disposto di cui all’art. 682 c.c..

L’appellante, parzialmente soccombente nel giudizio di secondo grado, proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando che la donazione ex art. 769 c.c. è un contratto tra vivi e, in quanto tale, non è soggetta all’annullamento di cui all’art. 682 c.c., norma destinata ad operare solo in ipotesi di conflitto tra atti di ultima volontà.

Il suddetto motivo di ricorso costituisce per la Suprema Corte uno spunto di riflessione sulla funzione e sulla finalità dell’istituto della donazione in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione ex se.

L’istituto ha evidentemente la finalità di attribuire al donatario/legittimario una posizione di maggior vantaggio rispetto agli altri legittimari. In altri termini, il donatario/legittimario trattiene la donazione e, all’apertura della successione del donante, la stessa graverà sulla quota disponibile dell’eredità, con la conseguenza che il donatario/legittimario potrà incassare l’intera legittima senza dovere imputare ad essa il valore della donazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Cassazione conclude che la donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione ex se, ha la funzione di ampliare il valore della legittima in capo al donatario/legittimario.

Chiarita la funzione dell’istituto, la Suprema Corte si concentra sulla natura giuridica dello stesso affermando che la donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione ex se ha natura mortis causa, pertanto, produce i suoi effetti solo alla morte del donante. Ne consegue che, benché inserita in una donazione e quindi in un atto inter vivos, resta comunque un negozio unilaterale e autonomo, destinato ad incidere sugli assetti successori.

D’altra parte ammettendo che la dispensa da imputazione ex se, inserita in una donazione, assuma natura contrattuale, si realizzarebbe un accordo tra donante e donatario avente ad oggetto la futura successione del donante, accordo che, in quanto tale, configurerebbe un patto successorio, vietato ai sensi dell’art. 458 c.c..

La Corte di Cassazione conclude, quindi, che l’errore commesso dai Giudici di merito sia stato quello di ritenere la donazione in conto disponibile con dispensa da imputazione ex se annullata in forza delle successive disposizioni testamentarie che destinavano l’intera disponibile ad altro legittimario. Le suddette disposizioni, infatti, non erano affatto incompatibili con la donazione in conto disponibile e pertanto non dovevano essere annullate ai sensi dell’art. 682 c.c.. La disponibile da destinare all’altro legittimario, pertanto, doveva intendersi quella residua al netto della donazione in conto disponibile, di valore peraltro significativamente inferiore alla disponibile residua.

A ciò si aggiunga un ulteriore argomento, la dispensa da imputazione ex se deve essere manifestata dal donante in modo espresso come previsto dall’art. 564, co. 2, c.c., lo stesso deve avvenire anche per la revoca della dispensa da imputazione ex se, cosa che non era avvenuta nei testamenti redatti dai de cuius.

I Giudici di legittimità cassano quindi la sentenza impugnata nella parte in cui dispone l’annullamento della donazione in conto disponibile per incompatibilità con i testamenti successivi, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione per fare applicazione del seguente principio di diritto: "La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall'imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall'imputazione, così come la dispensa dall'imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l'attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall'imputazione della donazione ai sensi dell'art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell'imputazione sia inferiore a quello della disponibile".

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