Cancellazione d’ufficio società di capitali dal Registro delle Imprese

29 Febbraio 2024

In tutta Italia, le Camere di Commercio hanno dato avvio a procedure di cancellazione d’ufficio di società di capitali in liquidazione e non dal Registro delle Imprese al verificarsi di determinate condizioni.

Per le società di capitali in stato di liquidazione volontaria, escluse le società cooperative e le società per le quali sono state avviate procedure concorsuali, il procedimento di “Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese”, che ha effetti estintivi ai sensi dell’articolo 2495 del codice civile, viene avviato dal conservatore del Registro Imprese competente, in base alla sede legale della società interessata, con proprio provvedimento, quando viene rilevata la mancanza di deposito dei bilanci d’esercizio per più di tre anni consecutivi.

L’articolo 2490 del codice civile, all’ultimo comma, infatti, prevede che se la fase di liquidazione volontaria dura più di un anno, il liquidatore, entro la scadenza prevista dallo statuto della società per l’approvazione del bilancio d’esercizio ordinario, è tenuto a predisporre il bilancio e a sottoporlo in approvazione all’assemblea dei soci.

Per le società di capitali che non si trovano in stato di liquidazione volontaria, invece, potrebbe essere avviato dal conservatore del Registro Imprese competente, in base alla sede legale della società interessata, con proprio provvedimento, il procedimento di “Cancellazione d’ufficio”, quando viene rilevato il mancato deposito del bilancio di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato adempimento di atti di gestione, ove l’inattività o l’omissione si verificano in concomitanza con una delle seguenti condizioni:

  • il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;
  • l’omessa presentazione al Registro delle Imprese della dichiarazione necessaria ad integrare le risultanze del medesimo registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

La procedura di “Cancellazione d’ufficio” prevede che le Camere di Commercio debbano:

  • pubblicare la comunicazione di avvio di tale procedimento per 45 giorni nell’Albo camerale on line;
  • annotare il suddetto avvio, temporaneamente, nella visura camerale della società interessata dal procedimento;
  • pubblicare sia la comunicazione di avvio del procedimento che l’elenco delle società destinatarie, di volta in volta della comunicazione, nella sezione del sito istituzionale denominata “Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese – Società di Capitali”;
  • al termine dei 45 giorni senza che le società coinvolte abbiano richiesto motivata interruzione del procedimento, proseguire con la cancellazione definitiva dal Registro Imprese delle stesse.

La procedura sopra descritta potrebbe causare non pochi problemi alle società fiduciarie che siano intestatarie a proprio nome ma per ordine e conto di uno o più fiducianti di una partecipazione in queste tipologie di società.

Questo perché quando le società coinvolte in questo tipo di procedure hanno al loro interno beni mobili o immobili o debiti, una volta che vengono cancellate in maniera permanente dal Registro delle Imprese:

  • i beni vengono assegnati in automatico ai soci esistenti al momento della cancellazione in comunione;
  • i soci sono responsabili per il pagamento dei debiti in proporzione alla quota di partecipazione detenuta;
  • i soci,  tra cui anche le fiduciarie, che abbiamo percepito dell’attivo societario a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, sono tenuti a restituire ai creditori sociali che ne facessero richiesta una somma corrispondente a quanto percepito.

Quindi le società fiduciarie per tutelarsi devono:

  • monitorare le società di cui amministrano fiduciariamente una quota, che siano o meno in liquidazione, per assicurarsi che non si verifichino le condizioni che permettono alla Camera di Commercio di avviare una procedura di “Cancellazione di ufficio”;
  • nel caso in cui si verificassero le condizioni di cui sopra, procedere con la re intestazione delle quote ai fiducianti o con la rinuncia al mandato prima che la procedura di cui sopra venga avviata;
  • controllare che in visura camerale della società partecipata il diritto reale a loro abbinato sia “intestazione fiduciaria” e non “proprietà” in maniera tale da rendere più facile la dimostrazione del fatto che i beni a loro intestati a seguito dell’avvio della procedura di “Cancellazione d’ufficio” siano dalle stesse detenuti a proprio nome ma per ordine e conto di uno o più fiducianti a seguito della sottoscrizione di un mandato fiduciario.

Il Consiglio Nazionale del Notariato suggerisce ai soci di società che sono state cancellate a seguito della procedura di “Cancellazione d’ufficio” di redigere un atto ricognitivo che ricostruisca e formalizzi la situazione proprietaria dei beni post cancellazione della società che li possedeva, anche in vista di successivi trasferimenti. Tale atto ricognitivo si rende ancora più necessario in caso di presenza tra i soci di una società fiduciaria in quanto la stessa potrebbe così cercare di ottenere che i beni siano intestati direttamente ai fiducianti effettivi proprietari della quota di partecipazione fiduciariamente intestata.

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