Servizi di Crowdfunding: Comunicazioni ad Anagrafe Tributaria

22 Aprile 2024

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 85/2024 del 2 aprile 2024 analizza le operazioni di investimento effettuate tramite la piattaforma di “Crowdfunding” e l’eventuale obbligo di comunicazione delle stesse all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 605.

QUESITO:

L’Istante è una società iscritta nell’apposita sezione del Registro delle Imprese dedicata alle PMI Innovative, ed opererà quale gestore di una piattaforma di “Crowdfunding”, a seguito di iscrizione al registro dei gestori di piattaforme di “Crowdfunding”, tenuto e curato dalla Consob.

L’Istante, inoltre, ha avviato e conluso l’iter per iscriversi all’albo delle società di intermediazione finanziaria (SIM) tenuto dalla Consob.

Le due attività di cui sopra non potranno mai sovrapporsi in alcun modo.

Per quanto concerne tutte le attività che verranno svolte dall’Istante in qualità di SIM, le stesse dovranno essere comunicate all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 605. Tale articolo prevede l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe Tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, indicando i dati anagrafici dei titolari dei rapporti.

L’Istante chiede se la suddetta comunicazione è obbligatoria anche per tutti i rapporti intrattenuti, nella fase di gestore della piattaforma di “Crowdfunding”.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE:

L’Istante ritiene di non dover comunicare all’Anagrafe Tributaria le operazioni intrattenute nell’esercizio del suo ruolo di gestore della piattaforma di “Crowdfunding”, ma di dover comunicare solo le operazioni svolte in qualità di SIM.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

L’Agenzia delle Entrate, prima di esprimere il proprio parere sul quesito posto, descrive, inizialmente, il funzionamento della piattaforma di “Crowdfunding”.

Alcune società, PMI e Start up Innovative, che non dispongono dei capitali necessari, sottopongono propri progetti al gestore della piattaforma di “Crowdfunding” al fine di ottenere i fondi sufficienti per la realizzazione del progetto in questione.

Se i progetti sono ritenuti meritevoli da parte del gestore della piattaforma di “Crowdfunding” vengono pubblicati sulla stessa con una piccola presentazione che li descrive e sono consultabili dal pubblico.

L’importo complessivo del finanziamento richiesto da ciascun Titolare di progetto non può superare la soglia di Euro 5 milioni e la raccolta di fondi non può rimanere in essere oltre i 12 mesi.

L’utilizza della piattaforma di “Crowdfunding” comporta dei vantaggi sia per i Titolari di progetto ai quali viene data la possibilità di accedere ad un più vasto numero di investitori non professionali, sia per gli investitori che hanno l’opportunità di poter investire anche una piccola somma in progetti, che possono essere più rischiosi di altri ma che promettono rendimenti superiori alla media di mercato.

L’investitore con il versamento dei propri fondi sottoscrive azioni o quote, con o senza diritto di voto, o obbligazioni emesse dal Titolare del progetto.

Il trasferimento a favore dell’investitore di azioni o quote attraverso la piattaforma di “Crowdfunding”, permette che lo stesso avvenga con la semplice annotazione di tale passaggio negli appositi registri senza la necessità dell’intervento di professionisti esterni (notai o commercialisti) e, quindi, senza costi e oneri per alienante e acquirente.

Il ruolo dell’Istante, quale gestore della piattaforma di “Crowdfunding” si limita a mettere in contatto i Titolari del progetto e gli investitori su una piattaforma online messa a loro disposizione.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver analizzato la documentazione fornitagli dall’Istante, che descrive le modalità di svolgimento della sua attività di gestore della piattaforma di “Crowdfunding”, avendo appurato che lo stesso non effettua alcuna “intermediazione finanziaria” in quanto:

  • non gestisce in alcun modo i flussi di pagamento che transitano dall’investitore al Titolare del progetto ma gli stessi sono gestiti dagli intermediari finanziari presso i quali tali soggetti hanno aperto i propri conti correnti;
  • non custodisce neanche gli strumenti finanziari sottoscritti dagli investitori, nè loro liquidità;

ritiene condivisibile la soluzione prospetta dall’Istante stesso ossia che le operazioni così dette “sotto soglia” di Crowdfunding, non sono soggette all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria previsto dall’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 605 e che siano da comunicare solo le operazioni che l’Istante svolgerà in qualità di SIM.

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