La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena, con la sentenza n. 68/2024, ha affermato il principio secondo cui deve necessariamente essere riconosciuto in capo al soggetto residente il credito per l’imposta assolta all’estero nei casi in cui il reddito sia obbligatoriamente sottoposto a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva in Italia, e non concorra alla formazione del reddito imponibile La vicenda riguardava una persona fisica fiscalmente residente in Italia, titolare di azioni di una società quotata tedesca, gestite in Italia attraverso un regime di risparmio amministrato, mediante un mandato sottoscritto con una fiduciaria residente. La distribuzione del dividendo scontava in Germania una ritenuta in uscita pari al 26,3%. All’atto della percezione in Italia, la fiduciaria, nelle vesti di intermediario finanziario, applicava e versava la ritenuta del 26% (ex art. 27, comma 4, Dpr 600/73) sul cosiddetto “netto frontiera”, ossia tenendo conto dell’integrale ritenuta tedesca subita. A causa di tale doppia tassazione, il contribuente avanzava istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate italiana in relazione all’importo della tassazione assolta all’estero e, a fronte del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, proponeva relativo ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia. La Corte ha accolto il ricorso del contribuente in linea con quanto già espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 5698/2022. Nella decisione in esame, i giudici toscani, riprendendo le conclusioni dei giudici di legittimità, individuano pienamente il diritto del contribuente alla detrazione delle imposte assolte all’estero dall’imposta sostitutiva dovuta in Italia anche quando i dividendi percepiti non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. In concreto, il collegio giudicante ha sancito che, poiché non vi è un chiaro metodo per determinare il credito d’imposta, al fine di evitare la doppia imposizione e usufruire del tax credit, l’unica condotta possibile è costituita dalla presentazione di un’istanza di rimborso, così come eseguita dal ricorrente. Attualmente, infatti, per tali introiti non è possibile servirsi del credito d’imposta estero in quanto detti dividendi sono esclusi dal reddito complessivo Irpef (in questo senso depongono tanto l’art. 24 della Convenzione Italia-Germania, quanto l’art. 165 TUIR e la Circolare esplicativa n. 9/E/2015, ove si afferma che l’istituto del foreign tax credit non è fruibile “in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva”). Si rende perciò indispensabile la presentazione di un’istanza di rimborso. Pertanto, nel merito della questione, un intervento normativo da parte del legislatore che porti al pacifico riconoscimento del diritto al credito d’imposta in relazione ai dividendi esteri risulterebbe provvidenziale e chiarificatore.