Valore delle azioni di società non residente ricevute in donazione da un soggetto non residente

4 Giugno 2024

Secondo l’Agenzia delle Entrate il valore normale delle azioni può essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, a condizione che lo stesso abbia assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

IL CASO

L’Istante, residente ai fini fiscali in Italia, intende cedere azioni di una società di diritto belga ivi fiscalmente residente (“Società Alfa”). Il patrimonio della Società Alfa è prevalentemente costituito dalla partecipazione di controllo in una società di diritto belga ivi fiscalmente residente, le cui azioni sono quotate presso Euronext Bruxelles (“Società Beta”). Entrambe le partecipazioni sono detenute fiduciariamente attraverso fondazioni regolate dal diritto dei Paesi Bassi, le quali sono considerate dall’Istante alla stregua di entità interposte.

La titolarità da parte dell’Istante delle azioni della Società Alfa (“Azioni Alfa”) deriva dal conferimento operato dai genitori, entrambi fiscalmente residenti in Belgio, delle azioni della Società Beta (“Azioni Beta”) in favore della Società Alfa. Il conferimento non ha scontato alcuna imposizione diretta ai sensi della normativa belga.

Successivamente è avvenuta una donazione pro-indiviso da parte dei genitori nei confronti dell’Istante e dei suoi quattro fratelli e contestualmente lo scioglimento della comunione mediante la divisione delle stesse; ad esito della quale, l’Istante ha ottenuto le Azioni Alfa. La donazione ha scontato in Belgio le imposte di donazione nella misura del 3 per cento sul controvalore delle azioni donate.

Ciò posto, l'Istante chiede se, in caso di cessione futura delle Azioni Alfa, possa assumere il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, lettera a), del TUIR, come valore di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR. In particolare, l’Istante ritiene che la determinazione del costo fiscale delle azioni ricevute dai genitori a seguito del conferimento debba essere effettuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del TUIR, che determina detto costo fiscale in base al valore normale delle azioni conferite, e non deve essere subordinato alla condizione prevista dal comma 6 dell'articolo 68 del TUIR, ovvero che lo stesso sia stato previamente assoggettato a tassazione.

LA RISPOSTA

L’Agenzia delle Entrate non concorda con l’interpretazione dell’Istante in quanto, e per come si legge nella risposta n. 114 del 23 maggio 2024, il valore normale delle azioni può essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, a condizione che lo stesso abbia assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

Il comma 6 dell'articolo 68 del TUIR dispone che «Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. [...] Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. [...]»

Nella circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1998, n. 165 è stato chiarito che «per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all’atto dell’ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione».

L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 nel modificare il citato comma 6 dell'articolo 68 del TUIR ha aggiunto «assoggettato a tassazione» dopo le parole «il valore di acquisto». Come evidenziato nella relazione illustrativa a tale decreto, la disposizione ha inteso «chiarire definitivamente che il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l’attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali».

Nel caso di specie, al momento del conferimento delle Azioni Beta, i genitori conferenti (donanti) non hanno subito alcuna tassazione sul reddito. Pertanto, ai fini della determinazione della plusvalenza, in caso di cessione delle Azioni Alfa non può essere assunto il valore determinato ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 4, lettera a), del TUIR.

Quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate ne consegue che l'Istante - che ha ricevuto per donazione pro- indiviso le Azioni Alfa dai genitori - dovrà assumere come valore di acquisto quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che le Azioni Beta avevano in capo agli stessi donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione opportunamente documentato, come chiarito dalla circolare n. 165 del 1998, tra cui anche l’imposta di donazione assolta dal donatario.

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