Convenzione Italia-USA: plusvalenza su partecipazioni imponibile all’estero

14 Giugno 2024

Con la risposta ad interpello n. 123/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, qualora vi sia una cessione di partecipazioni in una società italiana da parte di una persona fisica non residente (iscritta all’Aire), la relativa plusvalenza è imponibile solo negli Stati Uniti e non in Italia, in virtù della prevalenza delle norme convenzionali sulle regole interne di riparto della potestà impositiva.

La vicenda trae origine dall’istanza presentata da un soggetto provvisto di doppia cittadinanza Italia-USA e residente negli Stati Uniti, titolare di una partecipazione in una società italiana in seguito venduta ai propri fratelli, anch’essi soci di detta società. La richiesta che l’istante rivolge all’Agenzia delle Entrate riguarda il luogo in cui deve essere assoggettata a tassazione la plusvalenza realizzata in conseguenza della vendita della partecipazione.

Secondo la normativa interna, ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. f del TUIR si considerano prodotti in Italia da non residenti ‘'i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti'‘.

La normativa domestica, tuttavia, deve essere coordinata alla legislazione internazionale pattizia, la cui prevalenza è sancita nell’ordinamento tributario italiano dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. n. 600/1973, ed inoltre confermata da varie pronunce della giurisprudenza costituzionale.

In ambito pattizio, secondo l’articolo 13, paragrafo 4 della Convenzione Italia-Usa, che si rifà al modello Ocse del 2017, le plusvalenze da cessione delle partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui l’alienante è residente.

Seguendo il dato letterale della norma, l’avverbio “soltanto” presuppone l’imponibilità nel solo Stato contrante in cui il soggetto è residente (gli USA), escludendo qualunque tassazione concorrente che darebbe poi luogo al recupero dell’imposta pagata all’estero mediante il meccanismo del credito d’imposta. La Convenzione tra Italia e Stati Uniti, relativamente alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni, presenta in tal senso una disciplina conforme alla quasi totalità delle convenzioni stipulate dall’Italia con Stati terzi: sono infatti pochi i trattati che prevedono deroghe a tale riparto di potestà impositiva (vedasi l’art. 8, lett. b, del Protocollo allegato alla Convenzione Italia-Francia o l’art. 13, c. 5, della Convenzione Italia-Israele).

Conformemente, dunque, alla legittima prevalenza del diritto internazionale pattizio rispetto alla legislazione interna, l’Agenzia, riproponendo le stesse conclusioni già adottate nella risposta ad interpello n. 135/2022, riconduce l’imponibilità della plusvalenza solo nello stato di residenza dell’istante, ossia gli Stati Uniti.

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