Con la risposta ad interpello n. 165 del 1° agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale in caso di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte dei soggetti designati come tali dall’atto istitutivo di un trust, con conseguente retrocessione dei beni immobili al disponente originario. In particolare, ha affermato che il ritrasferimento di tali beni non è soggetto a imposta di donazione, mentre sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Il caso in esame riguardava un trust istituito e regolato dalla legge di Jersey in relazione al quale: (i) i disponenti sono l’istante e la figlia; (ii) l’istante è stato nominato ‘‘trustee’’ con atto notarile del 2018, in sostituzione di una società italiana; (iii) i beneficiari sono i discendenti in linea diretta e, rispettivamente, nipoti dell’istante e figli della figlia. Secondo quanto riportato dalla risposta: “al fine di dotare il trust dei mezzi necessari per il suo funzionamento, i disponenti con il medesimo atto istitutivo hanno apportato al Trust taluni immobili”. D’altronde, in merito alla cessazione del trust, l’atto istitutivo disponeva che: “il termine finale è: (i) la data del decesso dell’ultimo fra i Disponenti rimasti in vita; (ii) ma, ove siano allora in vita Beneficiari Finali di età inferiore a 25 anni, è la data nella quale il più giovane tra i Beneficiari Finali: (a) compia 25 anni; (b) ovvero deceda, avendo tutti gli altri Beneficiari Finali raggiunto la suddetta età o essendo anche essi defunti”. All’Amministrazione è stato dunque prospettato che tutti i beneficiari del trust avevano la volontà di rinunciare, con l’approvazione del trustee e del guardiano, al loro status di beneficiari e, con ciò, provocare la cessazione del trust. La conseguenza di questa operazione risultava essere il ritrasferimento ai disponenti del patrimonio vincolato nel trust, libero da tale vincolo. Nella risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 34/E/2022, ha chiarito che, in via generale, l’atto istitutivo del trust e gli atti con cui il disponente dota il trust di patrimonio, vincolandolo agli scopi del trust, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l’orientamento della Cassazione, tali atti non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee, il quale è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust. Pertanto, solo con gli atti mediante i quali cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari si realizza il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni. Ne consegue che la “retrocessione” al disponente dei beni dal medesimo apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, come anche riconosciuto dalla Corte di cassazione (Cfr. Sentenza n. 10256/2020). In tale sede, infatti, i giudici di legittimità hanno dichiarato che “solo l’attribuzione al beneficiario, che (…) deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza”; mentre nella sentenza n. 8719/2021 è stato deciso che “la ‘‘retrocessione’’ dei beni (non più) segregati è solo un effetto automatico della cessazione del trust (...) mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del ‘vincolo di destinazione’ diretto a realizzare l’arricchimento (prospettico o attuale) del beneficiario. Si tratta di operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente. La reintestazione formale dei beni è atto ‘neutro’, che come tale non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di capacità economica”.