Raddoppiata a 200.000 euro la flat tax sui redditi esteri dei neo-residenti

8 Ottobre 2024

L’art. 2 del D.l. 113/2024, da ultimo convertito in legge, ha ridefinito i canoni del regime fiscale speciale dell’articolo 24-bis del TUIR, prevedendo l’aumento da 100.000 a 200.000 euro della flat tax applicabile ai redditi esteri dei c.d. “paperoni” e l’irretroattività della suddetta modifica normativa per i contribuenti già aderenti al regime.

Il regime dei neo-residenti si applica alle persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza in Italia, optando per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi esteri, a patto che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Secondo i dati del Mef, durante il solo anno 2022, detto regime agevolativo ha portato nel territorio italiano 957 persone, oltre alle 2.678 già trasferitesi negli anni precedenti, portando nelle casse dello stato 89.750.000 euro a titolo di imposta forfettaria.

L’incremento della flat tax, voluto dal governo per esigenze inflazionistiche, sebbene significativo, non sembra tuttavia compromettere la forza attrattiva del regime.

Inoltre, per coloro che hanno già aderito al regime, l’aumento non avrà effetti retroattivi, garantendo così la stabilità dell’agevolazione per gli attuali beneficiari. La modifica, infatti, si applica esclusivamente ai nuovi neo-residenti, ossia a chi ha trasferito la residenza in Italia ai sensi dell’art. 43 c.c. dopo il 10 agosto 2024. I familiari dei beneficiari, tuttavia, continueranno a beneficiare dell’importo ridotto di 25.000 euro.

Nelle more della discussione parlamentare, erano stati presentati alcuni emendamenti, i quali proponevano di allungare il periodo di salvaguardia e consentire l’adesione al regime a coloro che avessero investito determinate risorse in attività economiche o filantropiche. Tuttavia, nessuna di queste proposte ha subito attuazioni concrete nel testo del decreto, ma ciò non ha lasciato importanti ripercussioni in merito all’attrattività del regime.

Contrariamente alle recenti incertezze verificatesi nei sistemi fiscali di altri paesi, come il regime dei “res-non-dom” nel Regno Unito, l’Italia rimane una delle destinazioni più ambite per gli individui con redditi e patrimoni significativi, potendo offrire un regime fiscale chiaro e competitivo.

I neo-residenti, inoltre, contribuiscono alle casse erariali dello stato non solo direttamente attraverso il pagamento dell’imposta forfettaria sui redditi esteri e delle imposte progressive sui proventi italiani, ma altresì per svariati effetti, anche in tema di fiscalità indiretta, derivanti dai consumi, oltre a favorire la crescita di nuove iniziative imprenditoriali e filantropiche.

Sul punto, è da rimarcare la posizione dell’Agenzia delle Entrate, espressa nella risposta ad interpello n. 159/2024, secondo cui i contribuenti che soddisfano i requisiti per l’opzione ex art. 24-bis possono, nei periodi d’imposta successivi, revocare tale scelta ed accedere, qualora ne abbiano i requisiti, al regime speciale per i lavoratori impatriati.

Tale posizione estensiva potrebbe incentivare ulteriormente lo sviluppo di attività lavorative in Italia, grazie alla parziale detassazione del reddito di fonte domestica, alternativamente al regime agevolativo sui soli redditi esteri.

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