Abstract Con la recente circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 209/2023. In particolare, per le persone fisiche, chiarimenti importanti riguardano sia il nuovo criterio di residenza imperniato sulla presenza fisica che i regimi agevolativi per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, in specie con riferimento al requisito di non essere stati residenti in Italia nei periodi d’imposta precedenti. La circolare In seguito alle modifiche apportate dalla riforma fiscale, il novellato art. 2, co. 2, del TUIR, prevede ora che: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”. In altri termini, una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, rispetta almeno uno dei seguenti criteri: Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, la residenza fiscale in Italia era stabilita su base civilistica e prevedeva l’alternatività tra domicilio, residenza e iscrizione anagrafica. Ora, tra le altre novità, l’art. 2 prevede quale criterio di radicamento della residenza fiscale in Italia anche la mera presenza nel territorio dello Stato. Conseguentemente, a partire dal 2024, è sufficiente che una persona trascorra 183 giorni in Italia (184 in caso di anno bisestile) affinché si configuri la residenza fiscale, indipendentemente dal suo status di iscrizione anagrafica o dalla definizione di domicilio. L’aspetto interessante risiede nel fatto che il criterio della “presenza fisica” acquisisce ora una vera e propria autonomia ed è in grado da solo di determinare la residenza fiscale. Per comprendere meglio questo inedito criterio e i suoi risvolti pratici, la Circolare in esame propone il seguente esempio: “(…) Si ipotizzi il caso del contribuente - non iscritto nell’anagrafe della popolazione residente e privo di residenza e di domicilio nel territorio dello Stato - che giunga in Italia con un aeroplano che atterra alle ore 23:00 del giorno 1° luglio 2024 (anno bisestile) per restare ininterrottamente nel territorio dello Stato fino alle ore 01:00 del giorno 31 dicembre 2024. Nell’esempio, anche i giorni del 1° luglio e del 31 dicembre 2024 sono considerati interamente, nonostante il contribuente abbia trascorso nel territorio dello Stato una sola ora in ciascuna giornata. Ne consegue che, avendo integrato il requisito della presenza fisica per 184 giorni, il contribuente è considerato fiscalmente residente in Italia per il 2024”. Il requisito della “presenza fisica” si pone in stretto contatto anche con i diversi regimi agevolativi per le persone fisiche che decidono di trasferirsi in Italia (es. regime impatriati ex art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 e regime fiscale neo residenti ex art. 24-bis del TUIR). Infatti, una condizione che accomuna tali regimi risulta essere la seguente: i beneficiari non devono essere stati residenti fiscalmente in Italia per un certo periodo antecedente al trasferimento (c.d. permanenza minima all’estero). Con l’introduzione delle novità suesposte, dal 2024 questo requisito sarà valutato utilizzando i nuovi criteri aggiornati, come quello della “presenza fisica”. Infine, come già chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le nuove regole che disciplinano la residenza fiscale trovano applicazione esclusivamente per i periodi d’imposta 2024 e successivi; mentre per quelli fino al 2023 compreso si dovrà continuare a fare riferimento ai criteri di radicamento della residenza definiti dal previgente articolo 2 co. 2 del TUIR (inclusa la presunzione assoluta relativa all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. L.A.