Usucapione della quota della casa coniugale se dimostrato il possesso esclusivo e continuato

22 Gennaio 2025

Abstract

Via libera all'acquisto della proprietà della quota di casa dell'ex che ha abbandonato il tetto coniugale: è sufficiente per chi resta comportarsi come unico proprietario, provvedendo da solo a tasse e spese di manutenzione del bene.

(Massima della sentenza del Tribunale di Taranto n. 42/2025)

Caso

La vicenda trae origine dal ricorso da parte del signor X, il quale ha dedotto di: 1) aver acquistato un immobile nel 1975, caduto nella comunione legale dei coniugi, ed adibito a residenza familiare sino all’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie signora Y, avvenuto nel 1982; 2) aver ottenuto la separazione personale dei coniugi nel 1984, seguita dal divorzio nel 1990; 3) essersi occupato in via esclusiva ed ininterrotta della gestione dell’immobile sempre dal 1982 al 2022 (data del ricorso); 4) aver abitato nell’alloggio dal 1987 al 2022 con l’attuale moglie. Il signor X ha, quindi, richiesto al Tribunale l’accertamento dell’acquisto per intervenuta usucapione in suo favore della quota di comproprietà intestata alla signora Y.

Pronuncia

Il Tribunale di Taranto ha ritenuto fondata e ha accolto la domanda attorea. La condotta univoca posta in essere dal signor X (il quale ha goduto e provveduto, per oltre quarant’anni, alla gestione dell’immobile in via esclusiva e continuativa), le dichiarazioni rese dai testi escussi e la documentazione in atti, sono state ritenute idonee a comprovare il possesso esclusivo, continuativo e incontrastato da parte del ricorrente della quota di comproprietà della casa intestata all'ex moglie: per tali motivi, il Tribunale ha dichiarato l’acquisto per intervenuta usucapione della suddetta quota di comproprietà a favore del signor X.

Osservazioni

Nel regime di comunione legale, ai sensi dell’art. 177 c.c., tutti i beni acquistati durante il matrimonio da uno o entrambi i coniugi entrano automaticamente a far parte di un patrimonio comune, costituendo oggetto della comunione. I coniugi sono comproprietari di detti beni, detenendone una quota “ideale”, e condividendone equamente frutti e oneri.

Con la separazione personale dei coniugi la comunione legale è stata sciolta e i beni, oggetto del predetto regime patrimoniale, sono stati divisi tra i coniugi, divenendo oggetto di una comunione ordinaria, ai sensi della quale gli stessi sono titolari di una quota specifica del bene. Nella comunione ordinaria, ciascun partecipante ha il diritto di servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e senza impedire o compromettere il godimento altrui (art. 1102 c.c.).

L’usucapione, ai sensi dell’art. 1158 c.c., è un istituto giuridico che consente di acquisire la proprietà o altri diritti reali su un bene attraverso il possesso esclusivo, continuativo e pacifico. Sono necessari due requisiti affinché possa essere esercitata: 1) l’esclusività del possesso (uti dominus); 2) il possesso continuo ed ininterrotto. Il soggetto deve assumere un comportamento equiparabile a quello del proprietario, indicativo del c.d. “Animus rem sibi habendi”, esercitando sul bene un possesso esclusivo.

Nel caso di specie il Tribunale di Taranto ha rinvenuto tale requisito nella condotta univoca tenuta dal signor X, il quale ha continuato a godere e disporre dell’immobile provvedendo alla sua gestione onerosa, facendosi carico in modo esclusivo di utenze, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle imposte e tasse gravanti sul cespite; al contrario della signora Y (titolare del 50% dell’immobile in comunione ordinaria) che non è mai intervenuta ad alcuna attività relativa all’immobile.

A conferma del pacifico ed ininterrotto godimento dell’immobile da parte del signor X, incompatibile con un godimento altrui, vi è anche la circostanza che l’unità immobiliare è divenuta residenza del nuovo nucleo familiare instaurato dal signore X con un’altra donna, convivente more uxorio e poi moglie, a far tempo dal gennaio 1987. Tale condotta, infatti, esprime chiaramente il c.d. “ius excludendi alios” del signor X, che ha dimostrato di “esercitare sul bene immobile una relazione materiale e dunque possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. ord. n. 1796/2022).

Quanto al requisito della continuità del possesso, quest’ultimo è uno degli elementi essenziali per poter ottenere l’acquisto per usucapione di un diritto reale, come la proprietà di un immobile o la quota di comproprietà. La continuità implica che il possesso sia esercitato in modo non occasionale, costante e senza interruzioni per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge.

Nella sentenza in esame, tale requisito è comprovato dal possesso ininterrotto e continuativo dell’immobile da parte del signor X a far data dal 1982, momento in cui la signora Y ha abbandonato il tetto coniugale senza farvi mai ritorno. Il signore X, al contrario, ha vissuto in modo ininterrotto e pacifico per oltre quarant’anni (dal 1982 al 2022) presso l’unita immobiliare oggetto del giudizio, occupandosi in via esclusiva della gestione della stessa ed adibendola a residenza del nuovo nucleo instaurato con un'altra donna sin dal 1987.

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