Abstract Il Tribunale di Latina, nella recentissima sentenza 106/2025, ha stabilito che, nel caso in cui il mutuo per l’acquisto della casa coniugale in comproprietà sia pagato solo da uno dei coniugi, il coniuge adempiente potrà chiedere il rimborso della quota di pertinenza dell’altro coniuge solo per le rate pagate successivamente alla separazione. Caso Il 30 maggio 2005, il signor X e la signora Y hanno acceso con la banca un mutuo fondiario cointestato per l’acquisto della casa coniugale, anche essa in comproprietà. La signora Y, durante gli anni del matrimonio, ha provveduto interamente al pagamento delle rate del mutuo mediante il proprio stipendio e il proprio reddito. Nel 2016 la convivenza tra i due coniugi cessa e viene depositato il ricorso per separazione giudiziale. La signora Y nel 2017 conviene in giudizio innanzi al Tribunale di Latina il marito, chiedendo la ripetizione delle somme pagate in eccedenza rispetto alla propria quota di mutuo (art. 1299 c.c.). Pronuncia Il Tribunale di Latina ha ritenuto irripetibili le somme versate dalla signora Y per le rate del mutuo dal 2005 a giugno 2016, periodo in cui la stessa ed il signor X erano sposati, in quanto versamenti effettuati in adempimento al dovere di contribuzione familiare (art. 143 c.c.) e del progetto di vita comune, cessato con la fine della convivenza. Il Tribunale ritiene, invece, ripetibili le rate di mutuo versate dal luglio 2016, data della cessazione della convivenza e del deposito del ricorso per separazione giudiziale, fino all’estinzione del mutuo nel 2020. Viene dunque parzialmente accolta la domanda attrice e il signor X condannato al pagamento in favore della signora Y del 50% delle somme da quest’ultima pagate post separazione. Osservazioni L’accollo è una convenzione, ai sensi dell’art. 1273 c.c., attraverso cui un terzo (l'accollante) si assume il debito che un altro soggetto (l'accollatario) ha verso il creditore (accollatario). Ai sensi dell’art. 1299 c.c. “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”. Come si evince dalla giurisprudenza, sono irripetibili – ovvero non si è legittimati a chiederne il rimborso - le attribuzioni che: 1) sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, in quanto sorrette da una giusta causa; 2) quando il pagamento è stato imposto dal giudice come contributo al mantenimento dell’altro coniuge o dei figli. (Cass. n. 5385/2023). Ai sensi dell’art. 143 c.c. “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”; dal matrimonio deriva l’obbligo di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti dunque a contribuire alle esigenze e ai bisogni della famiglia, in relazione alla propria capacità di lavoro, anche casalingo. (Cass. n. 17765/2023) Il pagamento del mutuo cointestato è considerato una forma di contributo alle esigenze della famiglia. I pagamenti effettuati in costanza di matrimonio non sono, quindi, soggetti a ripetizione in base a due principi: 1) solidarietà matrimoniale, gli esborsi sono considerati un adempimento degli obblighi coniugali; 2) progetto di vita comune, le spese sostenute durante il matrimonio si presumono sorrette da una giusta causa, quale contributo alle esigenze familiari. Nel caso di specie, la signora Y ha sempre destinato la totalità del proprio stipendio al pagamento delle rate del mutuo, eccedendo dunque la quota parte del debito direttamente riferibile a lei. Ma le rate pagate dal 2005, data del contratto di mutuo, fino al 30 giugno 2016, data della separazione giudiziale, sono irripetibili in quanto effettuate in adempimento del dovere di contribuzione familiare ex art. 143 c.c. e del progetto di vita comune, venuto meno con la fine della convivenza. Al contrario, il Tribunale di Latina ha ritenuto ripetibile il 50% delle rate del mutuo versate dall’attrice da luglio 2016, quando la convivenza è cessata, fino all’estinzione del mutuo nel 2020, condannando l’ex marito al pagamento.