Con la risposta ad interpello n. 16, pubblicata il 28 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di applicare contestualmente, superando l’orientamento precedentemente adottato, il nuovo regime degli impatriati (art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023) e gli incentivi previsti per docenti e ricercatori all’estero (art. 44 del D.L. n. 78/2010), a condizione che il reddito agevolato non sia il medesimo e che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. Il caso La vicenda in esame riguardava una persona fisica (“l’Istante”) che si era trasferita in Italia nel 2025, previa iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente, con conseguente acquisizione della residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 del TUIR. Durante la permanenza in Italia, l’Istante dichiarava che era sua intenzione svolgere un’attività di lavoro autonomo (medico odontoiatra) parallelamente all’impiego assunto presso un’università italiana (professore ordinario). Sulla scorta di quanto indicato, l’Istante ha chiesto all’Agenzia chiarimenti in ordine alla possibilità di fruire contemporaneamente del nuovo regime degli impatriati (limitatamente all'attività di medico), nonché degli incentivi per docenti e ricercatori residenti all’estero (limitatamente all'attività di professore universitario). La risposta L’Agenzia illustra innanzitutto gli aspetti più significativi del nuovo regime degli impatriati introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023[1] e quelli in merito agli incentivi per docenti e ricercatori residenti all’estero previsti dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010. Il primo regime si applica ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e prevede un'esenzione del 50% sui redditi da lavoro dipendente e autonomo fino a 600.000 euro annui, a condizione che il contribuente: D’altra parte, l’art. 44 del D.L. n. 78/2010 prevede, in presenza di determinate condizioni, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia. Con riferimento al quesito posto dall’Istante, ossia alla cumulabilità dei regimi sopra menzionati, l’Amministrazione, richiamando la circolare n. 17/E del 2017, evidenzia che “il soggetto che si trasferisce in Italia e vi acquisisce la residenza fiscale, se fruisce del regime per i lavoratori impatriati non può contemporaneamente fruire del regime previsto per i docenti e ricercatori nel caso in cui svolga anche una attività di docenza”. Tuttavia, l’Amministrazione precisa che tale orientamento non è estendibile al nuovo regime degli impatriati in quanto non vi è alcuna espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare in modo contemporaneo entrambi i regimi. Pertanto, l’Agenzia “ritiene che il ''nuovo regime'' sia compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia”. Nel caso prospettato, l’Istante potrà, quindi, applicare il nuovo regime degli impatriati[2] per l'attività di medico odontoiatra dal 2025 fino alla durata massima consentita dalla disciplina e gli incentivi per docenti e ricercatori residenti all'estero, a decorrere dal periodo d'imposta 2025 e fino al 2029, limitatamente all'attività di professore universitario. In conclusione, la risposta dell’Agenzia delle Entrate introduce un’importante apertura nella disciplina degli incentivi per il rientro in Italia, consentendo la fruizione simultanea dei due regimi agevolativi in esame. Tale interpretazione segna un cambio di prospettiva rispetto al passato, ponendo le basi per una maggiore attrattività del sistema fiscale italiano per lavoratori e ricercatori provenienti dall’estero. [1] Attraverso tale norma è stato sostituito il previgente regime di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. [2] Nel rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari n. 17/2017 e n. 33/2020.