Niente indennità di occupazione in caso di assegnazione della casa familiare

25 Febbraio 2025

Abstract

Il coniuge separato non può chiedere l'indennità di occupazione della casa assegnata all'altro, anche se i figli si sono trasferiti in un'altra città per frequentare l'università.

Caso

In data 13 marzo 2009 il signor X e la signora Y si separano con sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, che dispone l’assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, al signor X, in ragione del collocamento dei figli presso di sé.

A partire dal 2008 i figli diventano maggiorenni anche se non economicamente indipendenti, si allontanano dall’ex casa familiare pur mantenendo la residenza presso la stessa, spostandosi in un’altra città per frequentare l’università; il padre ha continuato ad occupare l’immobile, pur non coabitando più con i figli. Nel frattempo, nel 2011, interviene il divorzio tra i coniugi e nel giugno 2028 il signor X acquista la quota di proprietà dell’immobile dall’ex moglie.

Nel gennaio 2024 la signora Y cita in giudizio l’ex marito deducendo che lo stesso aveva occupato senza ragione l’immobile, in quanto i figli si erano trasferiti altrove; pertanto, ne chiede la condanna al pagamento di un’indennità di occupazione dal 2009 (data della separazione) al giugno 2018.

Pronuncia

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 82 del 13 gennaio 2025, ritiene infondata la richiesta della signora Y affermando che, finché sussiste il titolo in forza del quale il coniuge assegnatario della casa familiare occupa l’immobile cointestato, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento. Viene quindi rigettata la richiesta della signora Y di condanna dell’ex marito al pagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile per il periodo in cui lo stesso lo ha occupato, anche se i figli non vivevano con il padre.

Osservazioni

L’indennità di occupazione è una somma dovuta al proprietario di un immobile nel caso in cui esso risulti occupato in modo illegittimo da terzi.

Con particolare riguardo all’ambito dei rapporti familiari, tale indennità presuppone un profilo di illiceità dell’occupazione da parte di uno dei due coniugi, inquadrabile nella previsione dell’art. 2043 c.c., secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Devono dunque sussistere i presupposti dell’: 1) ingiustizia del fatto (abusività dell’occupazione, in quanto non giustificata da alcun titolo), 2) della colpa, 3) dell’esistenza di un danno conseguente, suscettibile di risarcimento.

Nel caso di specie, tuttavia, tali presupposti non sussistono in quanto l’occupazione dell’immobile da parte del signor X è giustificata dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Taranto nel 2009, in forza della quale al signor X era stata assegnata la casa familiare in quanto collocatario dei figli. Non è stata ritenuta rilevante la circostanza che a partire dal 2008 i figli abbiano compiuto la maggiore età e si siano trasferiti in un’altra città, pur mantenendo la residenza presso la casa coniugale.

Infatti, l’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi può essere messa in discussione per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che avevano giustificato tale pronuncia, attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione (Cass. 18754/2004).

Nel caso di specie la signora Y non ha mai chiesto la modifica delle condizioni di separazione con riferimento all’assegnazione della casa coniugale; anche in sede di divorzio non ha domandato la revoca dell’assegnazione dell’immobile al marito per il venir meno delle esigenze di tutela della prole, così come previsto dall’art. 9 della Legge n. 898/1970.

Manca, quindi, la declaratoria giudiziaria di inefficacia del titolo che ha legittimato l’occupazione della casa coniugale da parte dell’ex marito, declaratoria che è necessaria affinché l’occupazione da parte di uno dei coniugi comproprietari possa ritenersi illecita, con conseguente diritto del coniuge estromesso dal godimento dell’immobile, a chiedere il riconoscimento a suo favore di un’indennità di occupazione da parte dell’altro.

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