Abstract I suoceri possono riprendere la casa data in comodato precario al figlio, anche se il giudice l'ha assegnata alla nuora in sede di separazione. Il giudice, vista la presenza di minori, deve tuttavia concedere qualche mese di tempo per il reperimento di altra abitazione. Caso Il signor X e la signora Y, comproprietari di un’unità abitativa, in data 18/5/2011 concedono in comodato l’immobile al figlio con contratto regolarmente registrato, nel quale si stabilisce che il comodatario si impegna a restituire il bene su semplice richiesta dei comodanti e preavviso di 30 giorni. Il figlio, insieme alla moglie e ai figli minori, abita presso l’immobile fino al momento della separazione davanti al Tribunale di Lucca, che dispone l’assegnazione della casa familiare alla moglie, collocataria dei due figli minori. Successivamente il signor X e la signora Y hanno esigenza di richiedere la restituzione dell’immobile e, pertanto, convengono in giudizio la nuora davanti al Tribunale di Lucca, chiedendo il rilascio immediato dell’immobile a causa di un impreveduto e urgente bisogno degli stessi. Pronuncia Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 31 gennaio 2025, esaminata la natura e le caratteristiche del comodato stipulato dai signori X e Y con il figlio, ha ritenuto che nel caso di specie si configuri un’ipotesi di concordato precario senza un vincolo di destinazione per il soddisfacimento delle esigenze abitative familiari: esclusa l’ipotesi del comodato vincolato all’uso familiare, il Tribunale ha pertanto accolto la richiesta dei signori X e Y di ottenere l’immediato rilascio dell’immobile da parte della nuora, con tuttavia concessione di un congruo termine per il rilascio a causa della presenza di minori. Osservazioni Nel contratto di comodato una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene (mobile o immobile) affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta (art. 1803 c.c.). Esistono due tipi di comodato: comodato a termine e comodato precario. 1) Comodato a termine: le parti convengono un termine espresso per la restituzione del bene (termine esplicito) oppure il termine è implicitamente desumibile dall’uso cui l’immobile è stato destinato dai contraenti (termine implicito). 2) Comodato precario: le parti non hanno previsto alcun termine per la restituzione del bene né un termine risulta, neppure implicitamente, dall’uso cui la cosa deve essere destinata. *** Sul tema si è pronunciata a Sezioni Unite la Cassazione con la sentenza n. 13603/2004 che dispone quanto segue: "Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c." La Suprema Corte aveva precisato che: *** Nel caso di specie, il Tribunale di Lucca ha stabilito che la circostanza che l’oggetto del comodato sia un immobile adibito a soddisfare esigenze abitative familiari non comporta alcun automatismo ai fini della configurabilità di un comodato a termine implicito: è, infatti, necessario compiere un accertamento in fatto, volto a ricostruire la volontà delle parti. Il Tribunale, esaminato il contenuto del contratto di comodato stipulato tra i signori X e Y ed il figlio, ha ritenuto che si trattasse di un comodato precario, nel cui ambito il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliela richieda. Infatti, nel contratto vi era menzione solo del figlio in qualità di comodatario, considerato quale singolo e non già quale membro del più ampio gruppo familiare, già costituito all’epoca di sottoscrizione del contratto: il comodato, quindi, è stato ritenuto funzionale alle esigenze del figlio, quale unico soggetto che poteva godere dell’immobile. Inoltre, era stato stabilito l’obbligo del figlio di restituire l’immobile a richiesta dei genitori, fatto salvo un preavviso di trenta giorni: tale previsione, secondo il Tribunale, è stata ritenuta sintomatica della volontà delle parti di non attribuire al bene una particolare destinazione d’uso, dalla quale poter implicitamente desumere un termine di durata. La circostanza che in sede di separazione l’immobile sia stato assegnato alla nuora in qualità di affidataria dei figli non modifica la natura e il contenuto del contratto di comodato stipulato dai signori X e Y con il figlio, in virtù del quale il nucleo familiare aveva il godimento dell’immobile: infatti, “il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale (Cass. n. 20448/2014)”. Pertanto, se il contratto di comodato è qualificabile quale comodato precario, rimane tale indipendentemente dal provvedimento di assegnazione disposto in sede di separazione dei coniugi: trova applicazione, quindi, la disciplina dell’art. 1810 c.c., con la conseguenza che l’immobile deve essere restituito a semplice richiesta del comodante. Il Tribunale di Lucca, pertanto, ha accolto la richiesta dei signori X e Y e ordinato alla nuora di rilasciare l’immobile, con la concessione tuttavia di un termine alla luce della presenza di minori nell’unità abitativa e, quindi, della necessità di disporre di un congruo tempo per reperire un’altra idonea sistemazione abitativa.