Indebito arricchimento del coniuge se non rispetta gli accordi patrimoniali successivi alla separazione

19 Marzo 2025

Abstract

La pattuizione relativa alla vendita della casa coniugale, all’utilizzo della quota di spettanza del coniuge comproprietario per l’acquisto di un’abitazione da intestare ai figli minori, con funzione solutorio-compensativa dell’obbligo di mantenimento sul medesimo gravante, rientra nell’esercizio dell’autonomia negoziale ex articolo 1322 c.c. riconosciuta ai coniugi per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali in occasione della crisi coniugale, che incontra il suo unico limite nel rispetto dei diritti indisponibili (quale è, per esempio, il diritto all’assegno divorzile).

Caso

Con decreto di omologa del 20/1/2012 il signor X e la signora Y si separano avanti al Tribunale di Latina, prevedendo a carico del marito un assegno di mantenimento a favore della moglie e delle figlie.

Con successiva scrittura privata del 20/7/2014 i coniugi convengono la vendita dell’ex casa coniugale di cui sono comproprietari e di destinare il ricavato, detratta la somma per l’estinzione del mutuo, all’acquisto di un altro immobile da intestare alle due figlie. In particolare, il signor X rinuncia al 50% di sua competenza della vendita dell’immobile e del valore dei mobili presenti nella casa coniugale, computando tali somme a titolo di mantenimento futuro delle figlie minori; al contempo, la signora Y rinuncia all’assegno di mantenimento per sé stessa e per le figlie e a richiedere un assegno nel successivo giudizio di divorzio, avendo già percepito tali somme (in quanto computate dal marito per il mantenimento futuro delle figlie con la rinuncia alla sua quota della vendita dell’immobile).

In data 4/8/2014 viene stipulato l’atto di compravendita della casa coniugale e l’intero ricavato devoluto alla signora Y, la quale procede all’acquisto di un altro immobile intestandolo a sé stessa, diversamente da quanto pattuito con la scrittura privata.

In data 29/1/2015 il signor X instaura il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che vengano rispettate dalla signora Y le condizioni concordate nella scrittura privata del 20/7/2014; la moglie, tuttavia, insiste per l’assegnazione in suo favore dell’assegno divorzile nonché per l’assegno di mantenimento a favore delle figlie: richiesta che viene accolta in sede di udienza presidenziale.

Alla luce di quanto sopra, il signor X cita in giudizio la signora Y avanti al Tribunale di Latina, sostenendo che la stessa avrebbe disatteso gli obblighi di cui alla scrittura privata del 20/7/2014 ottenendo un indebito arricchimento sotto un duplice profilo: infatti, con il ricavato della vendita ha acquistato un immobile intestandolo a sé stessa e non alle figlie; inoltre, avrebbe ottenuto in sede di divorzio un mantenimento cui aveva in precedenza rinunciato. Pertanto, il signor X chiede l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della signora Y agli impegni assunti con la scrittura privata del 20/7/2014 e la condanna della stessa alla restituzione della somma pari al 50% del ricavato della vendita dell’ex casa coniugale.

Pronuncia

Il Tribunale di Latina, con la sentenza del 28/2/2025, ritiene che la condotta della signora Y, che ha acquistato un immobile intestandolo a sé e non alle figlie, costituisce inadempimento contrattuale alla scrittura privata stipulata tra i coniugi, configurando un arricchimento senza causa a vantaggio della stessa e a danno del signor X, a cui consegue il diritto di quest’ultimo alla restituzione della propria quota ricavata dalla vendita dell’ex casa coniugale.

Il Tribunale di Latina precisa che non configura, invece, inadempimento contrattuale il mancato rispetto, da parte della signora Y, dell’impegno assunto nella scrittura privata a non richiedere l’assegno di mantenimento nel futuro divorzio: tale pattuizione, infatti, è considerata illecita perché viola la libertà del coniuge economicamente più debole.

Con tale precisazione, il Tribunale di Latina accoglie la domanda di restituzione proposta dal signor X e condanna la signora Y al pagamento in favore del marito della somma richiesta.

Osservazioni

Ai sensi dell’art. 1322 c.c. “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”. L’autonomia contrattuale delle parti, in relazione al contenuto del contratto, incontra dunque i limiti imposti dalla legge, che sono dati dal rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico e buon costume (art. 1343 c.c.): l’autonomia contrattuale conferisce, dunque, al soggetto il potere di determinarsi liberamente per la realizzazione delle finalità che si propone di attuare, purché ritenute meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.

Nel caso di specie, il Tribunale di Latina ha ritenuto legittima la pattuizione relativa alla vendita della casa coniugale, all’utilizzo della quota di spettanza del marito per l’acquisto di un immobile da intestare alle figlie, con funzione solutorio-compensativa dell’obbligo di mantenimento gravante sul medesimo: tale pattuizione, infatti, rientra nell’ambito dell’autonomia negoziale riconosciuta ai coniugi per la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali in occasione della separazione, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili.

Tale pattuizione, in quanto lecita, produce effetti vincolanti a carico delle parti: pertanto, il Tribunale di Latina, accertato che la signora Y non ha adempiuto agli accordi intercorsi con il marito avendo utilizzato le somme ricavate dalla vendita della casa coniugale in modo difforme da quanto concordato, condanna la stessa alla restituzione della quota parte del signor X.

Il Tribunale precisa che non costituisce, invece, inadempimento contrattuale il mancato rispetto, da parte della signora Y, dell’impegno a non richiedere nel futuro giudizio di divorzio l’assegno di mantenimento per sé e le figlie: tale pattuizione, infatti, è illecita poiché lede la libertà del “coniuge economicamente più debole”, alla luce del carattere esistenziale, e quindi indisponibile, dell’assegno divorzile.

Infatti, l’assegno divorzile ha lo scopo di tutelare “il coniuge economicamente più’ debole” e ha due funzioni:assistenziale(quando il coniuge non è in grado di sostenersi autonomamente) eperequativa- compensativa(per bilanciare eventuali disparità economiche e riconoscere il ruolo ed il contributo fornito dall’ex coniuge più debole al ménage familiare).

In conclusione, il Tribunale di Latina ha confermato due principi consolidati:

  1. rientra nell’ambito dell’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 1322 c.c. il potere dei coniugi di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali in occasione della crisi coniugale,   con il limite del rispetto dei diritti indisponibili: tali accordi, in quanto leciti, dovranno essere rispettati dalle parti;
  2. è, invece, illecita la pattuizione con cui uno dei coniugi rinuncia per il futuro all’assegno di mantenimento per sé e per i figli: un simile accordo, infatti, è contrario agli interessi della prole e al principio dell’indisponibilità del diritto all’assegno divorzile. Pertanto, ove i coniugi si accordino in tal senso, tale pattuizione è nulla e priva di effetti.

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